Ufficio del Giudice di Pace di Livorno
Dura in carica 4 anni e alla scadenza dell'incarico può essere riconfermato solo una volta. Può esercitare le sue funzioni fino al compimento del settantacinquesìmo anno di età.
Il Giudice di Pace opera dal 1995, e sostituisce la figura del giudice conciliatore il cui ufficio è stato abolito. Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, ha competenze molto più ampie. I Giudici di Pace operano in 850 Uffici dislocati nel territorio nazionale. Ciascun Ufficio può essere composto da uno o più giudici che esercitano le I loro funzioni entro un territorio circoscritto che può comprendere uno o più comuni oppure una o più circoscrizioni di uno stesso comune. Il Giudice di Pace ha competenze diverse, in materia civile, penale e amministrativa.
LA COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
Cause relative a beni mobili
del valore non superiore a Euro 2.582,28 (lire 5.000.000). Si tratta delle
questioni che riguardano, ad esempio, merci, veicoli, oggetti, somme di
danaro.
Cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di veicoli o natanti entro il valore
di Euro 15.493,71 (Lire 30.000.000). Ad esempio, i danni derivati da sinistri
stradali.
Cause relative ad apposizione
di termini, qualunque ne sia il valore. Si tratta dei casi in cui i confini
di una proprietà sono certi e si vuole ottenere la collaborazione
del vicino per collocare opere che rendano riconoscibile la linea di confine,
ad esempio piccoli muri, recinzioni.
Cause relative al rispetto
delle distanze dal confine di alberi o siepi, qualunque ne sia il valore.
Si tratta di far rispettare la distanza prevista dalle leggi, regolamenti
o usi relativamente a siepi o alberi.
Cause in materia di immissioni.
Si tratta di definire i rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in caso di immissioni di fumo (ad esempio
dalla canna fumaria), calore, rumore, scuotimenti e propagazioni che superino
la normale tollerabilità
Cause relative alla misura
e modalità d'uso dei servizi condominiali, ad esempio, il servizio
di riscaldamento, impianti comuni di acqua, scarichi, uso del cortile
condominiale.
In questi casi ci si può rivolgere al Giudice di Pace, seguendo
le regole del codice di procedura civile, per:
- instaurare e far decidere la controversia
- far conciliare la lite
- per richiedere una ingiunzione per ottenere, ad esempio, il pagamento
di
una somma
- ottenere provvedimenti temporanei di urgenza per tutelare i suoi diritti
durante il tempo occorrente per il processo.
LA FUNZIONE CONCILIATIVA
II Giudice di Pace svolge anche funzioni di conciliatore: I cittadini possono richiedere il suo intervento per giungere ad un accordo amichevole. Questo è possibile per ogni lite, senza limiti di valore e salvo che la materia non rientri nella competenza esclusiva di altri giudici (ad esempio le cause di lavoro o matrimoniali)
LA COMPETENZA IN MATERIA PENALE
Dal 1? ottobre 2001, II Giudice di Pace ha competenza a giudicare
di alcuni reati.
Si tratta, soprattutto dì reati contro la persona, ad esempio percosse
lesioni, diffamazione e ingiurie; e reati contro il patrimonio come il
danneggiamento o l'ingresso abusivo nel fondo altrui. In caso di condanna
il Giudice di Pace non applica pene detentive ma può comminare
pene pecuniarie oppure pene "paradetentive ": come permanenza
domiciliare o lavoro di pubblica utilità. Nella materia Penale
, davanti al Giudice penale si cerca di favorire la conciliazione tra
imputato e persona offesa. Il Giudice di Pace si può astenere dal
procedere se risulta la particolare tenuità del fatto valutata
la esiguità dell'offesa, l'occasionalità del comportamento
(si tiene conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento
arrecherebbe alle esigenze di lavoro, salute e condizioni familiari dell'imputato.
Sempre che l'offeso non si opponga).
LA COMPETENZA IN MATERIA DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
II Giudice di Pace è competente a decidere le cause di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite di Euro 15.493,71 (lire 30.000.000) Si tratta dei casi in cui riceviamo un verbale di accertamento dì infrazione (ad esempio per aver violato il codice della strada, per aver violato un regolamento comunale) oppure una cartella esattoriale per non aver pagato una multa.