Procura per i Minorenni di Firenze
Bando Servizio Civile Regionale 2017 - Nomina Commissione esaminatrice
Il Tribunale per i Minorenni è
un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte
d'Appello.
Ha trovato la sua prima organica disciplina con il
R.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404, successivi interventi normativi ne hanno definito
l'attuale assetto
(soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441),
e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile
(ad esempio la
L. 19 maggio 1975 n. 151: "Riforma
del diritto di famiglia", la l. 4 maggio 1983 n. 184: "Disciplina
dell'adozione e dell’affidamento dei minori").
Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale,
da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la
c.d. parte "togata"), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna),
"esperti", scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia
criminale, pedagogia, psicologia.
Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni:
i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice"
di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti),
soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia;
di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia
all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta
all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.
I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni,
sia nell'attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della
Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è,
pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici
(sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio
dell’udienza preliminare è composto da tre giudici, un togato e due onorari).
Tale composizione comporta la positiva necessità
di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni
all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o
maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano
le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile
devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della
procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità
per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato), di emettere un
provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”,
ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato
(quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale
per i Minorenni in sede collegiale.
Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minorenni,
vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti,
vuole che ogni decisione sia ponderata in
sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il
contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti
onorari.
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