Tribunale di Lucca
Riabilitazione del debitore protestato ex L. 108/1996
Istanza per la riabilitazione civile del debitore protestato
Il debitore protestato trascorso un anno dal levato protesto può chiedere la riabilitazione a condizione che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale è stato protestato e non abbia subito ulteriore protesto. La riabilitazione e' accordata con Decreto del Presidente del Tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.Una volta ottenuta la riabilitazione si può chiedere la cancellazione dal bollettino dei protesti cambiari alla competente Camera di Commercio