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REGIONE TOSCANA


Reclamo e mediazione


Processo Civile Tributario

Reclamo e mediazione

Il D.Lgs. 156 del 2015 modificando art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 ha esteso, dal 1° gennaio 2016, l stituto del reclamo mediazione agli altri enti impositori, tra cui la Regione Toscana, ad Equitalia e agli altri agenti della riscossione.

Tale disposizione ha introdotto per le controversie di valore non superiore a ventimila euro un filtro preventivo rispetto all'avvio del processo tributario con finalità conciliative.

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Restano fuori dall'istituto della mediazione le cause di valore indeterminabile quale quelle concernenti la spettanza di un'agevolazione (vedi esenzioni disabili).

La presentazione dell'istanza produce, a fini sostanziali, l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto e e la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo (fermo restando che in assenza di accordo sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta) mentre, a fini processuali, il termine di 30 gg per la costituzione dinanzi alla Commissioni va calcolato dal giorno successivo al compimento dei 90 gg. dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ente.

In caso di avvenuta mediazione le sanzioni amministrative si applicano al 35% del minimo previsto dalla legge.
La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, ovvero dalla prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 gg. dalla conclusione dell'accordo di mediazione.

In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, entro il termine di scadenza della rata successiva, comporta l'iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo e di una sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute.

A seguito del perfezionamento, il rapporto originario si intende definito e l'accordo di mediazione non è impugnabile in quanto viene meno l'interesse ad agire in giudizio: l'eventuale ricorso sarebbe inammissibile.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione.