La competenza CIVILE degli uffici minorili, Tribunale e collegata Procura, rientra quasi totalmente nella c.d. VOLONTARIA GIURISDIZIONE. Non è quindi finalizzata alla soluzione di controversie: le parti attiveranno un procedimento quando la legge non permette di poter costituire autonomamente un rapporto giuridico ed è invece richiesto l’intervento di un giudice “terzo”. Questo ambito di attività va coordinato con gli altri uffici giudiziari che si occupano di minori in modo più o meno diretto: i Tribunali ordinari, ad esempio, occupandosi di separazioni e divorzi si devono necessariamente interessare anche dei figli e dei rapporti tra adulti in relazione ai minori. Il Tribunale per i Minorenni ha il preciso compito di occuparsi delle situazioni in cui i familiari tengono comportamenti che sono di pregiudizio ai minori: dagli inadempimenti (art. 147 c.c.), alle inadeguatezze (art. 330 e ss. c.c.), fino alle previsioni di accertamento di stato di abbandono morale e materiale regolate dalla L.184/1983 mod. In questo senso, il giudice minorile ha vasti poteri e ampia discrezionalità: può impartire prescrizioni di comportamento, può allontanare il minore dalla famiglia inadeguata affidandolo a una struttura, a un’altra famiglia o anche a una sola persona. Ogni volta che l’interesse del minore confligge con quello dei genitori, il Tribunale può anche nominare un curatore speciale per il solo svolgimento dell’attività che genera il conflitto: un esempio è l’amministrazione del patrimonio (art. 334 c.c.)
Nell'ampio concetto di tutela del benessere psicofisico del minore rientrano sicuramente la regolamentazione dei rapporti con gli ascendenti (nuovo art. 317bis c.c.) e il nullaosta al permesso straordinario di soggiorno da rilasciarsi ai genitori di minori stranieri giunti in Italia per motivi di salute (art.31 D.lgs. 286/1998). Nella stessa ottica vanno valutati l'autorizzazione a contrarre matrimonio per il minore che abbia compiuto 16 anni(art. 84 c.c.), e l’interdizione del minore infermo di mente nel corso dell’ultimo anno della minore età, (o l’inabilitazione se la sua condizione non è così grave; art. 416 c.c.).
Tutta la gestione delle ADOZIONI, contenuta nella L.184/1983, è compito esclusivo degli uffici minorili, dalla dichiarazione dello stato di abbandono alla presentazione delle domande di idoneità all’adozione internazionale e di disponibilità all’adozione nazionale. A seguito dell’accertamento dello stato di abbandono, il Tribunale può emettere sentenza di adottabilità, interrompendo definitivamente i rapporti con la famiglia originaria.
Il Tribunale per i Minorenni ha da sempre anche una competenza c.d. AMMINISTRATIVA, contenuta nel R.D. 1404/1934 (normativa di istituzione del TM) e che si occupa di interventi rieducativi in favore di minori in difficoltà. Sono procedure che non interferiscono con la potestà genitoriale perché in questi casi non ci sono carenze da parte dei genitori (anche se tali carenze possono anche essere all'origine del comportamento del minore). Sono situazioni in cui il minore sembra privo di regole, senza impegno scolastico o lavorativo, con il rischio di coinvolgimenti penalmente rilevanti: i provvedimenti quindi saranno rivolti alla prevenzione di questi comportamenti del minore. Tutti i soggetti che hanno rapporti con il minore possono segnalare i fatti al Procuratore della Repubblica per i minorenni, che può presentare ricorso al Tribunale.
Dal marzo 2018 i Tribunali per i minorenni sono competenti in via esclusiva sui MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. Rispetto agli altri paesi europei l’Italia per prima ha approvato norme specifiche rivolte all’accoglienza a all’integrazione dei migranti minorenni, ad oggi contenute principalmente nella legge 47/2017 (c.d. legge Zampa dal cognome della deputata proponente), modificata in seguito dal D.Lgs. 220/2017 nell’art. 11, relativo alla figura del tutore volontario, la cui nomina ora è affidata al Tribunale per i Minorenni anziché ai Giudici Tutelari per evitare l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari. La procedura si svolge parzialmente in forma monocratica (cfr. nomina del tutore volontario) e parzialmente in forma collegiale (cfr. ratifica delle misure di accoglienza predisposte).Per tutto ciò che non è previsto dalle leggi speciali soprattutto in relazione alla figura e ai compiti del tutore si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile.
In tutte queste materie, il Tribunale per i Minorenni può
avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende
sanitarie, che operano sul territorio a stretto contatto con i nuclei familiari,
nonché dei servizi sociali ministeriali per le procedure amministrative.