I nonni che ritengano di essere limitati nel rapporto e nelle frequentazioni
del minore da comportamenti disturbanti e/o ostativi dei genitori possono
proporre ricorso finalizzato al mantenimento di rapporti significativi.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Gli ascendenti, il Pubblico Ministero minorile.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Civile
QUANTO COSTA
Esente dal contributo unificato, si paga una marca da bollo da € 27 per diritti
di cancelleria.
FONTI LEGISLATIVE
Articolo 317 bis codice civile - Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti
minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può
ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano
adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si
applica l’Art. 336, secondo comma.
Il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti, oltre che appartenere
alla storia individuale di ognuno, è oggetto di ampia letteratura, di studi
psicologici e sociologici ed anche di recente notevole attenzione del mondo
giuridico, come testimoniano le due decisioni in commento.
L’esame delle medesime richiede una breve ricostruzione di alcuni recenti passaggi
normativi e dei connessi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali.
Due sono i temi che tradizionalmente vengono in rilievo a proposito del ruolo
degli ascendenti:
- l’attribuzione diretta di rilevanza giuridica alla relazione affettiva tra
nonni e nipoti (connessa alla difficoltà di individuare un soggetto passivo
dell’eventuale diritto riconosciuto ai primi)
- l’individuazione degli strumenti e delle sedi processuali entro cui far
valere tale situazione giuridica (ivi compresa la questione dell’ammissibilità
dell’intervento in sede di giudizi di separazione e divorzio).
Il quadro normativo aveva dato luogo a notevoli incertezze ed era già in qualche
modo mutato con la legge 54/2006, sull’affidamento condiviso, che, nella novella
dell’art. 155 c.c., aveva inserito al comma 1, il diritto dei minori a "conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale";
tale norma era peraltro applicabile, in forza dell’art. 4 della legge medesima,
a tutti i giudizi relativi alla crisi familiare, e quindi anche al divorzio, alla
crisi della famiglia di fatto e all'annullamento del matrimonio.
Nella vigenza della nuova normativa, la dottrina prevalente aveva continuato a
ritenere che essa non fosse idonea a riconoscere un vero e proprio diritto in
capo agli ascendenti perché continuava a regolare la questione esclusivamente
dal punto di vista della posizione del minore, riconoscendo cioè solo a questi
un diritto al rapporto con i nonni e non viceversa.
Qualche maggiore apertura, anche se timida, si era avuta nella giurisprudenza
di merito (alcune pronunce avevano riconosciuto un interesse degli ascendenti
idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio in sostegno dei genitori:
Trib. Firenze, 12 aprile 2006; Trib. Pisa, 11 luglio 2007), ma la giurisprudenza
di legittimità aveva, invece, tenuto fermo il proprio precedente orientamento,
negando agli ascendenti, e ai parenti tutti, ogni legittimazione ad intervenire
nei giudizi relativi alla crisi familiare (Cass. 22081/2009, Cass. 28902/2011).
Il quadro è stato però significativamente innovato dalla riforma della filiazione
(l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013).
Ed infatti l’art. 315 bis c.c., introdotto dall'art. 1 comma 8 della l. 219/2012,
prevede tra l’altro che
"Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di
mantenere rapporti significativi con i parenti":
- in forza della sua nuova sistemazione, tale disposizione oggi assume valore di regola generale nella vita familiare;
- in primo luogo essa infatti è destinata a regolarne non solo la sua fase patologica, cioè la rottura dell’unione
tra i genitori (in precedenza ciò era la conseguenza della sua originaria sistemazione all’interno del testo
dell’art. 155 c.c., norma che regolava la crisi della coppia), ma anche la fisiologia del rapporto;
- in secondo luogo essa vale in qualunque rapporto genitoriale, essendo oggi tale disposizione la regola generale
valida per ogni figlio a prescindere dalla esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori.
Ancora, l’art. 317 bis c.c. come sostituito dall'art. 42 d.lgs.
154/2013, in esecuzione della delega prevista dall'art. 2 della l. 219/2012,
è stato espressamente dedicato ai
"Rapporti con gli ascendenti"; esso
dispone che
"Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi
con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio
di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del
minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse
del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma".
Infine l’art. 38 disp. att. (come riformulato dall’art. 3 comma 1 l. 219/2012
e integrato successivamente dall'art. 96 comma 1 d.lgs. 154/2013) prevede che
siano di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dall'art. 317 bis.
Molti dei primi commentatori del nuovo assetto normativo hanno ritenuto che
il legislatore delegato abbia espressamente riconosciuto un vero e proprio diritto
in capo ai nonni, diritto che rappresenta il simmetrico contraltare di quello
già riconosciuto ai nipoti di poter continuare a frequentare i primi; si tratta
di un diritto soggettivo perfetto avente ad oggetto il mantenimento di
"rapporti
significativi con i nipoti minorenni".
La sistemazione della norma nell'ambito delle disposizioni in tema di filiazione
in generale determina peraltro che tale diritto sorga al tempo della nascita
del nipote e che la sua esistenza e tutela prescindano del tutto dalla presenza
di una crisi tra i suoi genitori; pertanto si tratta del diritto a partecipare
alla vita del nipote in modo stabile sin dalla sua nascita.
Il fatto che tale diritto si possa far valere al di fuori della crisi del rapporto
genitoriale ha determinato il legislatore a prevedere una sede processuale ad
esso specificamente dedicata e senza che vi sia il presupposto di un contesto
di crisi tra i genitori, anche se ovviamente l’attivazione del procedimento
sembra richiedere pur sempre una mancata collaborazione di uno o entrambi di
essi, che non consentano cioè una regolare frequentazione del minore con i nonni.
Altra dottrina aveva, prima ancora dell’esercizio del potere delegato, espresso
dubbi che dall'uso del termine "diritto" potesse ricavarsi effettivamente l’esistenza
di una autonoma situazione giuridica soggettiva in capo ai nonni, protetta dall'ordinamento,
in quanto l’unico diritto esistente è quello dei nipoti, cui fa da contraltare
solo un "dovere" dei nonni.
La scelta di attribuire la competenza al Tribunale minorile è nata, oltre che
probabilmente per una sorta di riequilibrio dopo l’attribuzione al Tribunale
ordinario delle nuove competenze, dalla considerazione che la questione afferisce
alla responsabilità genitoriale, venendo in rilievo un comportamento potenzialmente
pregiudizievole per il minore ma senza tener conto che la medesima questione
potrebbero ben essere ricondotta a mere controversie sull'affidamento, da sempre
rientranti nella competenza del Tribunale ordinario.