Il tutore volontario è un privato maggiorenne disponibile ad esercitare la rappresentanza legale di un minore straniero non comunitario, privo di adulti di riferimento sul territorio italiano.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Qualunque soggetto adulto che abbia almeno 25 anni, con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana e permesso di soggiorno in regola se non cittadini Ue,
nella pienezza dei diritti civili e politici,senza condanne o procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.in corso
La persona verrà formata ed abilitata con un breve corso sugli argomenti di interesse - normativa sull'immigrazione, associazioni internazionali di tutela dei diritti dei minori, etc. - a seguito del quale verrà iscritto in un apposito elenco gestito dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente per il minore.
I suoi compiti saranno: assicurare che al minore siano garantiti i diritti senza discriminazioni; promuoverne il benessere psicofisico;
seguirne i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrarne l’eventuale patrimonio.
DOVE SI RICHIEDE
Per il Distretto toscano si presenta la domanda di abilitazione presso l'Autorità Garante regionale Infanzia e Adolescenza
QUANTO COSTA
E' totalmente gratuito e non sono previsti rimborsi spese
FONTI LEGISLATIVE
Art. 11 - L. 47/2017 - Elenco dei tutori volontari
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui
possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte
dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia
e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato
o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle nel numero massimo di tre,
salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti
garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati
per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede
temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di
associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei
consigli degli ordini professionali e delle università. L’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente
con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale,
una relazione sulle attività realizzate.