La Competenza Amministrativa del Tribunale per i Minorenni trova la sua fonte nel R.D.L. 20/7/1934 n. 1404.
Art. 25 -
"Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della
condotta e del carattere, il procuratore della repubblica, l'ufficio del servizio
sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione,
e di assistenza dell'infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al
Tribunale per i Minorenni, il quale, a mezzo dei suoi componenti all'uopo
designati dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del
minore e dispone con decreto motivato l'affidamento al servizio sociale.".
Disposto l'affidamento al servizio sociale, vengono sentiti il minore ed i genitori
od il tutore e si stabiliscono formalmente delle "prescrizioni" (Art. 27) a cui il
minore deve attenersi. Le prescrizioni possono riguardare la sua istruzione, il
lavoro, il tempo libero (ad es. si può prescrivere di non frequentare determinati
ambienti o locali), oppure eventuali terapie (ad es. farsi seguire dal Sert o da
servizio di psicologia). Nei casi più gravi può anche essere disposto il
collocamento del minore presso una comunità.
Questi provvedimenti non riguardano carenze educative dei genitori (anche se
queste possono essere le cause del comportamento), ma si occupano di condotte
devianti del minore, che potrebbe essere privo di regole, connotato da disimpegno
scolastico o lavorativo, con sospetto coinvolgimento nel mondo della devianza.
Sono quindi provvedimenti finalizzati alla prevenzione di comportamenti del minore
che potrebbero andare contro la legge.
I genitori, il tutore, gli organismi dell’educazione, cioè tutti i soggetti che hanno
rapporti con il minore, possono segnalare la situazione al Procuratore della Repubblica
per i Minorenni, che può presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni
per l'apertura della procedura amministrativa.