Procura per i Minorenni di Firenze
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze,
è un organo giudiziario specializzato,
istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, caratterizzato dalla specificità
delle funzioni ad esso attribuite per ragione del destinatario dei suoi interventi,
il minore d'età, la cui tutela è imposta dalla normativa sovrannazionale ed interna.
Il ruolo dei magistrati minorili è estremamente peculiare e del tutto differente da
quello dei magistrati ordinari in quanto non si sostanzia soltanto nella trattazione
dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità,
ma impone un'attività di diversa natura che, per l'ufficio requirente,
si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.
In materia civile, la Procura per i Minorenni ha l'iniziativa processuale a protezione
del minore ed a quest'organo pervengono infatti tutte le informative e le segnalazioni
che riguardano un minore delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi
(Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.),
i quali non hanno diretta legittimazione ad agire.
La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio,
formula al Tribunale per i Minorenni, le idonee richieste volte ad attivare gli opportuni interventi
attraverso l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale, ovvero,
di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale inserimento
in una valida famiglia sostitutiva a quella di origine.
La Procura è non solo organo di promozione dell'azione giudiziaria, ma anche organo di
controllo, nell'interesse del minore, dell'operato del giudice, attraverso la partecipazione
all'udienze, l'espressione dei visti sui provvedimenti, la formulazione dei pareri
nei procedimenti iniziati su istanza dei privati, la redazione degli eventuali reclami contro i decreti.
A ciò va aggiunto l'impegno derivante dalla legge 64/94 che ha dato ratifica ed esecuzione
alle Convenzioni internazionali in materia di sottrazione internazionali di minori e di rimpatrio,
assegnando alla Procura per i Minorenni il ruolo di longa manus dell'Autorità Centrale,
che si concreta nella redazione del ricorso, nella partecipazione al procedimento e
nell'esecuzione del provvedimento conclusivo.
Le attività inerenti la materia penale sia nella fase delle indagini preliminari
sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita a minori di anni 18,
sino a quella dell'esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza sulla detenzione.
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori
degli anni diciotto nel territorio della Corte di Appello o della sezione di Corte di Appello
in cui è istituito il Tribunale per i Minorenni, e perciò a lui sono trasmessi
tutti i rapporti i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste
concernenti reati commessi dai minori.
Il procedimento penale minorile, che è informato
alle c.d. "Regole minime di Pechino", approvate dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1985,
è regolato da normativa peculiare finalizzata a contenere i rischi ed i pregiudizi
che derivano dal minore con il contatto con l'apparato della giustizia, agevolando
le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale e riducendo
le ipotesi di trattamento carcerario, in un ottica di recupero del minore deviante.
Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità
ed alle esigenze educative del minorenne.
Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività che si svolgono
in sua presenza nonch? il contenuto e le ragioni, anche etico-sociali, della sua decisione (art. 1 c.p.p. min.).
Al fine di accertarne la imputabilità ed il grado di responsabilità ed allo scopo di valutare
la rilevanza sociale del fatto, per disporre le adeguate misure penali e adottare gli
eventuali provvedimenti civili, acquisisce, poi, unitamente al Pubblico Ministero,
notizie sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore,
assumendo, anche senza formalità, informazioni da persone che abbiano avuto rapporti
con il minorenne e ascolta il parere di esperti (art. 9 c.p.p. min.).
In ogni stato e grado del procedimento penale, l'Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili
dell'Amministrazione della Giustizia e di quelli istituiti dagli Enti locali.
L'assistenza al minore va assicurata anche da parte dei genitori
o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall'Autorità Giudiziaria.
L'art. 10 dichiara inammissibile l'esercizio dell'azione civile per la restituzione ed il risarcimento
del danno cagionato da reato e ciò proprio per impedire che un procedimento tutto
orientato verso una funzione educativa venga snaturato da problemi ed interessi meramente economici.